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Le
specie protette da Cites
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La sigla C.I.T.E.S,
significa "Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora", cioè "Convenzione
sul commercio internazionale di specie di fauna e flora minacciate
d'estinzione". E' nota più semplicemente come "Convenzione
di Washington".
Si tratta di un accordo internazionale tra governi - siglato nel
1960 - volto a controllare il commercio di animali e piante (vivi,
morti o parti e prodotti da essi derivati) in quanto lo sfruttamento
commerciale è, insieme alla distruzione degli ambienti naturali,
una delle principali cause del rischio di estinzione per numerose
specie.
La Cites fa parte delle attività del Programma delle Nazioni
Unite per l'Ambiente (UNEP) ed è stata riconosciuta dall'Italia
nel 1980. Viene applicata in oltre 130 Paesi del mondo. A scadenza
periodica l'elenco delle specie a rischio viene aggiornato da commissioni
di biologi e ricercatori.
In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è
affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze e Commercio con
l'Estero, ma la parte più importante è svolta dal
Ministero delle Politiche Agricole che ha istituito il Servizio
Cites del Corpo Forestale dello Stato. Il Servizio Cites cura la
gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo
tecnico-specialistico degli esemplari importati.
Le specie a rischio d'estinzione prese in considerazione nella Cites
sono suddivise in tre Appendici:
Appendice I: Specie gravemente minacciate di estinzione per
le quali è rigorosamente vietato il commercio;
Appendice II: Specie il cui commercio è regolamentato
per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza.
Gli esemplari devono essere accompagnati da documento d'esportazione
numerato.
Appendice III: Specie protette da singoli Stati per regolamentare
le esportazioni dai loro territori.
La Cites non è il solo documento internazionale volto alla
salvaguardia delle specie a rischio d'estinzione. Anche l'Europa
di recente si è data delle regole recepite dagli Stati dell'Unione.
Si tratta del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996 poi aggiornato con il Regolamento (CE) n° 2724/2000 della
Commissione del 30 novembre 2000.
Anche in questo caso, al testo sono connessi degli Allegati che
contengono gli elenchi delle specie a rischio: Allegato A, B, C
e D.
Allegato A: Specie che figurano nell'Appendice I della Cites
e per le quali gli Stati europei non hanno avanzato riserve; qualsiasi
specie in via d'estinzione che sia oggetto di commercio internazionale.
Allegato B: Specie che figurano nell'Appendice II della Cites,
salvo quelle elencate nell'Allegato A; specie che figurano nell'Appendice
I della Cites per le quali è stata avanzata una riserva da
parte di qualche Paese europeo; ogni altra specie non compresa nelle
appendici I e II della Cites quali specie oggetto di un volume di
scambi internazionali che potrebbero essere incompatibili con il
mantenimento della popolazione; specie per le quali si è
stabilito che l'inserimento nell'ambiente naturale delle Comunità
Europea costituisce un pericolo ecologico.
Allegato C: Specie elencate nell'Appendice III della Cites
diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli
Stati membri non hanno formulato riserve; specie elencate nell'Appendice
II della Cites per le quali è stata avanzata una riserva.
Allegato D: Specie non elencate negli Allegati da A a C per
le quali il volume delle importazioni in Comunità europea
giustifica una vigilanza; specie elencate nell'Appendice III della
Cites per le quali è stata avanzata una riserva.
Le specie marine di interesse acquariologico sottoposte a Cites
non sono molte. Sono tutte indicate nell'Allegato B. Per lo più
si tratta di molluschi del genere Tridacna e di coralli duri.
Va precisato che il commerciante non è tenuto a rilasciare
al cliente le coordinate Cites (cioé il numero di autorizzazione
Cites) dell'invertebrato venduto. Il negoziante, tuttavia, è
tenuto alla corretta compilazione dei registri Cites per dimostrare,
nel caso di eventuali controlli, la regolarità dell'importazione.
Da parte sua, il cliente è invece interessato ad avere la
documentazione Cites, nel caso intendesse allevare, riprodurre e
vendere invertebrati elencati nell'Allegato B. I semplici appassionati
che detengono e allevano invertebrati dell'Allegato B non a fini
commerciali non sono tenuti a compilare alcun registro.
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Per saperne di più:
www.cites.org
www.corpoforestale.it/cites
www.redlist.org
Luglio
2002
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