Specie protette da Cites - ricerca

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Le specie protette da Cites sono tutelate con la sigla C.I.T.E.S, che significa “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, cioè “Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora minacciate d’estinzione”. E’ nota più semplicemente come “Convenzione di Washington”.

Si tratta di un accordo internazionale tra governi – siglato nel 1960 – volto a controllare il commercio di animali e piante (vivi, morti o parti e prodotti da essi derivati) in quanto lo sfruttamento commerciale è, insieme alla distruzione degli ambienti naturali, una delle principali cause del rischio di estinzione per numerose specie.

La Cites fa parte delle attività del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ed è stata riconosciuta dall’Italia nel 1980. Viene applicata in oltre 130 Paesi del mondo. A scadenza periodica l’elenco delle specie a rischio viene aggiornato da commissioni di biologi e ricercatori.

In Italia l’attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze e Commercio con l’Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole che ha istituito il Servizio Cites del Corpo Forestale dello Stato. Il Servizio Cites cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico degli esemplari importati.

Le specie a rischio d’estinzione prese in considerazione nella Cites sono suddivise in tre Appendici:

Appendice I: Specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio;

Appendice II: Specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza. Gli esemplari devono essere accompagnati da documento d’esportazione numerato.

Appendice III: Specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

La Cites non è il solo documento internazionale volto alla salvaguardia delle specie a rischio d’estinzione. Anche l’Europa di recente si è data delle regole recepite dagli Stati dell’Unione.
Si tratta del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 poi aggiornato con il Regolamento (CE) n° 2724/2000 della Commissione del 30 novembre 2000.

Anche in questo caso, al testo sono connessi degli Allegati che contengono gli elenchi delle specie a rischio: Allegato A, B, C e D.

Allegato A: Specie che figurano nell’Appendice I della Cites e per le quali gli Stati europei non hanno avanzato riserve; qualsiasi specie in via d’estinzione che sia oggetto di commercio internazionale.

Allegato B: Specie che figurano nell’Appendice II della Cites, salvo quelle elencate nell’Allegato A; specie che figurano nell’Appendice I della Cites per le quali è stata avanzata una riserva da parte di qualche Paese europeo; ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Cites quali specie oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbero essere incompatibili con il mantenimento della popolazione; specie per le quali si è stabilito che l’inserimento nell’ambiente naturale delle Comunità Europea costituisce un pericolo ecologico.

Allegato C: Specie elencate nell’Appendice III della Cites diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve; specie elencate nell’Appendice II della Cites per le quali è stata avanzata una riserva.

Allegato D: Specie non elencate negli Allegati da A a C per le quali il volume delle importazioni in Comunità europea giustifica una vigilanza; specie elencate nell’Appendice III della Cites per le quali è stata avanzata una riserva.

Le specie marine di interesse acquariologico sottoposte a Cites non sono molte. Sono tutte indicate nell’Allegato B. Per lo più si tratta di molluschi del genere Tridacna e di coralli duri.
Va precisato che il commerciante non è tenuto a rilasciare al cliente le coordinate Cites (cioé il numero di autorizzazione Cites) dell’invertebrato venduto. Il negoziante, tuttavia, è tenuto alla corretta compilazione dei registri Cites per dimostrare, nel caso di eventuali controlli, la regolarità dell’importazione. Da parte sua, il cliente è invece interessato ad avere la documentazione Cites, nel caso intendesse allevare, riprodurre e vendere invertebrati elencati nell’Allegato B. I semplici appassionati che detengono e allevano invertebrati dell’Allegato B non a fini commerciali non sono tenuti a compilare alcun registro.

Specie protette da Cites

 

RICHIEDI SEMPRE IL CERTIFICATO C.I.T.E.S. DI OGNI CORALLO CHE ACQUISTI E CONTROLLA CHE ESSO SIA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE.
OGNI NEGOZIO SERIO E PROFESSIONALE DEVE PER LEGGE SEGUIRE QUESTA PRASSI, ANCHE SE PURTROPPO NON È ANCORA COSÌ!
SE IL NEGOZIANTE SI RIFIUTA DI RILASCIARE IL CERTIFICATO C.I.T.E.S., CIÒ POTREBBE SIGNIFICARE CHE GLI ANIMALI IN QUESTIONE SONO DI DUBBIA PROVENIENZA.
AMIAMO E RISPETTIAMO LA NATURA, BOICOTTANDO IL CONTRABBANDO!!!

 

INFO ARTICOLO:

 

Claudio Rebonato  

 

 ( 04 luglio 2002 )  

 

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